L’articolo 33 della Costituzione consente a enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione. Tra queste scuole, definite non statali, rientrano le scuole paritarie (riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000). Le scuole paritarie possono essere private o degli enti locali.
Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico.
Il riconoscimento della parità quindi garantisce:
- l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti
- le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato
- l’assolvimento dell’obbligo di istruzione
- l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale dalle scuole statali
Ciò inserisce le scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione e le impegna ad accogliere tutti gli alunni che ne accettino il progetto educativo e richiedano di iscriversi, compresi gli alunni e studenti con disabilità ed a contribuire a realizzare la finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.
Le scuole paritarie non vengono gestite dallo Stato e hanno la totale libertà da un punto di vista dell’orientamento culturale e didattico, possono essere gestite da enti laici o religiosi e, a differenza delle scuole pubbliche, non hanno l’obbligo della laicità.
Le scuola paritaria coprono i loro costi tramite un contributo chiesto alle famiglie e un contributo statale del Ministero della Pubblica Istruzione.